SCARICA PDF
MUSICAINT
Scuola Intercomunale di musica del Casentino
APS
ATTO COSTITUTIVO
TITOLO I - COSTITUZIONE e SCOPI
ART. 1 Denominazione - Sede - Durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo
settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, per iniziativa della Società
Filarmonica Gaetano Trapani è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata
“MUSICAINT-SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE DEL CASENTINO APS ”, di seguito indicata anche come “MUSICAINT APS”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di PRATOVECCHIO STIA – Loc. STIA , Via del Municipio Vecchio 4. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di
PRATOVECCHIO STIA non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio
Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
4. L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS” o dell'indicazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
1. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),
e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o
l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione
sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà
quindi “MUSICAINT-SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE DEL CASENTINO APS ”
oppure “MUSICAINT-SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE DEL CASENTINO Associazione di Promozione Sociale”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Associazione di Promozione
Sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS”
o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella
denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge
383 del 2000.
Art. 3 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed
associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività
di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in
favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nel/i seguente/i settore/i:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 c.1 lett..i del codice del
Terzo Settore.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) La finalità della MUSICAINT APS è la diffusione dell’educazione musicale ad ogni livello
sociale promuovendo ogni iniziativa atta a fornire, migliorare o potenziare sia una corretta
qualificazione professionale nell’ambito specifico che artistico in genere;.
Art. 4 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) Gestione della Scuola di Musica Intercomunale del Casentino
b) Sviluppo e studio della didattica musicale
c) Coordinamento tra le istituzioni ed Enti associati con consulenze tecnico strumentali e di
pianificazione artistica
d) Azione di sostegno alla cultura musicale presso le competenti autorità, categorie
professionali, e organizzazioni della vita musicale nazionale e internazionale.
e) Collaborazione con Enti, strutture pubbliche, Scuola, Associazioni di categoria, centri di
formazione professionale per musicisti, Associazioni musicali, organizzazioni culturali etc.
f) Organizzazioni di incontri, scambi di esperienze musicali, scambi culturali e attuazione di
manifestazioni culturali.
g) Propaganda e supporto alle attività degli associati
h) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque
collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da
quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività
principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando
le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti
stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di
tali attività.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le
proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del
Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
TITOLO II - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art.5 - Norme sull’ordinamento interno
1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati
maggiorenni possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei
confronti dell’Associazione.
Art.6 - Associati
1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione
sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro
raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo
di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero
delle Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato
dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
Art.7 - Procedura di ammissione
1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto
al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve
essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e
dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e
dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni. dalla
presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non
discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla
data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’ interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso
l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio
Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima
Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve
essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate
dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.8 - Diritti e doveri degli associati
1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa
domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro
degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa,
fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente
Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone
il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo
1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso,
mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 210 (duecentodieci) giorni
dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli
associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e
comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria,
entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza
che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad
attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni
all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né
ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO III - NORME SUL VOLONTARIATO
Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato
1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera
scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che
svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite
1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello
svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento)
del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
TITOLO IV ORGANI SOCIALI
Art.12 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
d) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed
è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola
con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione
del delegante e del delegato. È ammessa da una a tre deleghe per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio
Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può
essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione
dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, un Consigliere
oppure l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla
convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto)
giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea
si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario
della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel
corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal
Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente
o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione dal Comitato Tecnico
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
f) eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti
dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del
Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da
parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della
metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il
numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati
presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum
1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente
costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza
di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea
straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno
3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o
scissione dell’Associazione.
Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto
1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel
libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota
associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli
associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo,
e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto dell’associato minorenne viene esercitato dall’esercente la responsabilità
genitoriale e solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età
l’associato potrà esercitare per suo conto il diritto di elettorato attivo. Il genitore, votante in
rappresentanza dell’associato minorenne, se non è lui stesso associato, non ha diritto di essere eletto
in quanto il rapporto associativo assume valore personale.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando
ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e
comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio
segreto.
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea e i
suoi membri sono scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il versamento della eventuale
quota associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che può variare da 7
(sette) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi
rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo. All’interno del
Consiglio Direttivo si prevede in aggiunta al numero di cui sopra un membro nominato dal Comune
di Pratovecchio-Stia e un componente nominato dalla Società Filarmonica Gaetano Trapani
(fondatore) entrambi senza diritto di voto. Alla prima riunione del mandato il Consiglio nomina il
Presidente, il Vicepresidente tra i suoi membri e il Segretario dell’associazione che può essere
scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato,
il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima
della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o
quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o email, il quale deve pervenire ai Consiglieri
almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e
gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità
previste per l’Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono
ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone,
dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
e) nominare i membri del Comitato Tecnico
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con
collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
m) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere
secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai
regolamenti interni;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità
istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere
determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo
delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in
giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati
che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici)
alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
In caso diassenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.17, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste
dall’art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel
precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non
eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono
in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se
confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo
vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti,
il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della
prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I
Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno
diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si
intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
Art. 22 – Comitato Tecnico: composizione, durata in carica e funzionamento
Il consiglio direttivo nell’ambito delle sue funzioni si avvale di un Comitato tecnico.
1. Il comitato tecnico nominato dal Consiglio Direttivo si compone di tre membri:
- Direttore Artistico
- Vice Direttore Artistico
- Rappresentante Docenti
2. Il Comitato Tecnico resta in carica per il periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo ha
nominato e può essere rieletto nei suoi membri.
3. Nel caso di dimissioni o revoca di uno dei suoi membri viene nominato un sostituto per il periodo residuo del mandato. In caso di mancanza di sostituto il Comitato è da ritenere decaduto.
4. Il Comitato Tecnico nominato e delegato dal consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti;
- Proposta e realizzazione del programma artistico su mandato del Consiglio Direttivo
- Organizzazione tecnico didattica e artistica della Scuola su mandato del Consiglio Direttivo
- Sollecitazione e realizzazione di manifestazioni, progetti artistico-culturali su mandato del
Consiglio Direttivo
5. Il comitato tecnico si riunisce ogni qualvolta si renda necessario su convocazione del Direttore
Artistico o su richiesta di ciascun membro e può deliberare a maggioranza se presente più della
metà dei suoi membri. Di ogni seduta viene redatto un verbale riportato nel libro dei verbali del
Comitato Tecnico sottoscritto da chi presiede la seduta e da chi ne assume le funzioni di segretario.
Art.23 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento
1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite
una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere
indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono
ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.24 - Competenze dell’organo di controllo
1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul
bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare
anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai
fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione
e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.
Art.25 - L’organo di revisione
1. L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non
necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro
dei revisori legali dei conti.
2. L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito
libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano
dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite
una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
7. I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in
modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
Art.26 - Responsabilità degli organi sociali
1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
2. I Consiglieri, o comunque le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione, i
componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti
dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.
TITOLO V - I LIBRI SOCIALI
Art.27 - Libri sociali e registri
1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Tecnico
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo,
qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
TITOLO VI
- NORME SUL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.29 - Risorse economiche
1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo
settore rientranti negli scopi associativi.
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti
in materia.
Art.30 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di
esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere
convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, in caso di necessità e ragioni
documentate il Consiglio Direttivo può far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto)
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa
richiesta scritta, potrà prenderne visione.
TITOLO VII
- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole
di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla
destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi simile scopo associativo o, in mancanza, alla
Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.
TITOLO VIII
- DISPOSIZIONI FINALI
Art.32 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo
settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di
attuazione, in quanto compatibili.
Agenzia delle entrate - Ufficio Provinciale di Arezzo
ATTESTATO DI REGISTRAZIONE
registrato il 20 febbraio 2022 n. 158 Vol. 2 - Serie 3 |